20/02/2026 – La qualificazione di un manufatto come pertinenza urbanistica non dipende dalla volontà del proprietario né dal semplice vincolo di servizio rispetto all’edificio principale, ma da requisiti oggettivi legati a dimensioni, funzione e impatto sul territorio.
A ribadirlo è il TAR Lazio che, con la sentenza n. 2056/2026, si è pronunciato su un’ordinanza di demolizione, chiarendo quando un corpo di fabbrica autonomo, seppur addossato all’immobile esistente, debba essere considerato nuova costruzione e, quindi, assoggettato a permesso di costruire.
Il caso: corpo di fabbrica abusivo e ordine di demolizione
Il TAR Lazio, con questo verdetto, torna a pronunciarsi sul tema della pertinenza urbanistica.
Al centro della controversia la realizzazione, in asse…Continua a leggere su Edilportale.com]]>
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