27/03/2026 – In linea generale, il rifacimento della facciata di un edificio condominiale rientra tra le spese di conservazione delle parti comuni.
Secondo l’art. 1117 del Codice Civile, la facciata è un elemento strutturale che deve garantire il decoro architettonico dell’intero stabile. Di conseguenza, la regola aurea stabilita ex art. 1123, comma 1, prevede che le spese siano ripartite tra tutti i condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno.
Tuttavia, il sistema legislativo italiano non è sempre rigido. Esistono situazioni specifiche in cui il criterio della proprietà cede il passo al criterio dell’utilità. L’art. 1123, al secondo e terzo comma, introduce infatti una deroga fondamentale: se una cosa comune è destinata a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell&rsqu…Continua a leggere su Edilportale.com]]>
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