04/05/2026 – Il lungo percorso di definizione di politiche, incentivi e norme volte a favorire lo sviluppo e la qualità di vita nei territori montani comincia con la Carta costituzionale che all’articolo 44 mette in luce la necessità di definire “provvedimenti a favore delle zone montane”.
In questa direzione la Legge 991/1952 “Provvedimenti in favore dei territori montani”, definisce criteri per riconoscere le aree montane nazionali, ovvero i Comuni censuari situati per almeno l’80 per cento della loro superficie al disopra dei 600 metri di altitudine, quelli nei quali il territorio si caratterizza per un dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore comunale non minore di 600 metri, ma caratterizzati da allora un “reddito imponibile medio per ettaro” non superi le lire 2400 (attualizzato a 44 euro oggi).
Un nuovo approccio è i…Continua a leggere su Edilportale.com]]>
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