02/10/2026 – Il direttore dei lavori può essere chiamato a rispondere dei vizi dell’opera quando non esercita concretamente i controlli richiesti dall’incarico e non interviene sulle anomalie rilevabili durante l’esecuzione.
Lo ha chiarito il Tribunale di Siracusa con la sentenza 1616/2026, relativa a lavori di ristrutturazione interessati da diversi difetti esecutivi, per i quali il giudice ha riconosciuto la responsabilità solidale dell’impresa e del professionista che aveva svolto la direzione dei lavori.
La decisione spiega quali controlli spettano al direttore dei lavori, come può essere dimostrata l’attività di vigilanza e quali sono i rapporti tra la sua responsabilità e quella dell’appaltatore.
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